Protezione civile
Il Dipartimento della Protezione Civile è un organo della Repubblica Italiana preposto alle attività di protezione civile, facente capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, che si occupa a livello nazionale della previsione, prevenzione, gestione e superamento di disastri, calamità, umane e naturali, di situazioni di emergenza, di eventi straordinari ed in generale anche ad attività di difesa civile.
L’attuale capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile è Fabrizio Curcio.
Il Dipartimento della protezione civile è una struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Nasce nel 1982 per dotare il Paese di un organismo capace di mobilitare e coordinare tutte le risorse nazionali utili ad assicurare assistenza alla popolazione in caso di grave emergenza. Il drammatico ritardo dei soccorsi e all'assenza di coordinamento che avevano caratterizzato la gestione del terremoto in Irpinia del 1980 avevano, infatti, evidenziato la necessità di istituire una struttura che si occupasse in maniera permanente di protezione civile.
Con la legge n. 225 del 1992 il Dipartimento diventa il punto di raccordo del Servizio Nazionale della protezione civile, con compiti di indirizzo, promozione e coordinamento dell’intero sistema.
Il Dipartimento, operando in stretto raccordo con le Regioni e le Province autonome, si occupa di tutte le attività volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso e all'assistenza delle popolazioni colpite da calamità, al contrasto e al superamento dell’emergenza.
La normativa italiana oggi configura il servizio di protezione civile come un “sistema”, che si avvale, sia in tempo di pace che in emergenza, di tutte le forze già esistenti, nonché di un grosso numero di volontari.
L’attuale capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile è Fabrizio Curcio.
Il Dipartimento della protezione civile è una struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Nasce nel 1982 per dotare il Paese di un organismo capace di mobilitare e coordinare tutte le risorse nazionali utili ad assicurare assistenza alla popolazione in caso di grave emergenza. Il drammatico ritardo dei soccorsi e all'assenza di coordinamento che avevano caratterizzato la gestione del terremoto in Irpinia del 1980 avevano, infatti, evidenziato la necessità di istituire una struttura che si occupasse in maniera permanente di protezione civile.
Con la legge n. 225 del 1992 il Dipartimento diventa il punto di raccordo del Servizio Nazionale della protezione civile, con compiti di indirizzo, promozione e coordinamento dell’intero sistema.
Il Dipartimento, operando in stretto raccordo con le Regioni e le Province autonome, si occupa di tutte le attività volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso e all'assistenza delle popolazioni colpite da calamità, al contrasto e al superamento dell’emergenza.
La normativa italiana oggi configura il servizio di protezione civile come un “sistema”, che si avvale, sia in tempo di pace che in emergenza, di tutte le forze già esistenti, nonché di un grosso numero di volontari.
Funzione e Compiti
La Protezione Civile non si limita ad intervenire in caso di disastri e calamità per portare soccorso, (la c.d. “gestione dell’emergenza”) ma buona parte delle attività è destinata alle attività di previsione e prevenzione.
Previsione e prevenzione
La legge 225/1992 prevede infatti espressamente che le competenze della Protezione Civile si articolino in maniera complessa: non solo nella semplice gestione del dopo emergenza, ma in una serie integrata di attività che coprono tutte le fasi del “prima e del dopo”, secondo i quattro versanti della Previsione - Prevenzione - Soccorso - Ripristino.
Gli studi, le ricerche, la formazione rivolta agli addetti del sistema (professionisti e volontari), l’attività di informazione rivolta alla popolazione, la pianificazione della risposta all'emergenza e le attività esercitative costituiscono parte significativa del lavoro della Protezione Civile.
La gestione dell’emergenza
Il nucleo centrale dell’attività di Protezione Civile rimane tradizionalmente costituito dalla “gestione dell’emergenza”, e cioè dai cosiddetti compiti di assistenza e soccorso delle popolazioni colpite da calamità.
La legge 225/1992 istitutiva della Protezione Civile, prevede all’art. 5 lo “stato di emergenza” e il “potere di ordinanza” del Governo nella nomina dei commissari straordinari.
Quando un ente locale chiede e ottiene dal Governo la dichiarazione dello stato di emergenza e di grande evento (ovvero, si riscontra una situazione in cui le capacità di risposta dell’ente locale non sono in grado di far fronte ai problemi che si sono presentati, e quindi bisogna ricorrere alle risorse proprie dell’ordinamento territoriale superiore), il commissario straordinario che gestisce i fondi per l’emergenza può agire in deroga alle normative comunitarie ed alla legge italiana in materia d’appalto, oltre ad avere la possibilità di emettere ordinanze straordinarie (sempre rispettando i principi generali dell’ordinamento giuridico).
Per cause di forza maggiore (l’urgenza dell’intervento) viene sospesa la procedura di aggiudicazione delle opere pubbliche mediante gara d’appalto, che ha tempistiche lunghe. Il commissario può affidare i lavori a ditte scelte a sua discrezione.
Queste facoltà si possono però esercitare solo nel caso delle cosiddette Emergenze di tipo C, le più gravi (il tipo A si riferisce alle emergenze locali, gestibili su scala comunale; quelle di tipo B alle emergenze che richiedono una risposta e risorse su scala provinciale o regionale; quelle di tipo C alle emergenze di rilievo nazionale, per estensione e/o gravità).
La dichiarazione dello stato d’emergenza comporta solitamente anche lo stanziamento di fondi speciali da parte del governo che, fra gli altri soggetti, vengono gestiti in gran parte dalla Protezione Civile.
Previsione e prevenzione
La legge 225/1992 prevede infatti espressamente che le competenze della Protezione Civile si articolino in maniera complessa: non solo nella semplice gestione del dopo emergenza, ma in una serie integrata di attività che coprono tutte le fasi del “prima e del dopo”, secondo i quattro versanti della Previsione - Prevenzione - Soccorso - Ripristino.
Gli studi, le ricerche, la formazione rivolta agli addetti del sistema (professionisti e volontari), l’attività di informazione rivolta alla popolazione, la pianificazione della risposta all'emergenza e le attività esercitative costituiscono parte significativa del lavoro della Protezione Civile.
La gestione dell’emergenza
Il nucleo centrale dell’attività di Protezione Civile rimane tradizionalmente costituito dalla “gestione dell’emergenza”, e cioè dai cosiddetti compiti di assistenza e soccorso delle popolazioni colpite da calamità.
La legge 225/1992 istitutiva della Protezione Civile, prevede all’art. 5 lo “stato di emergenza” e il “potere di ordinanza” del Governo nella nomina dei commissari straordinari.
Quando un ente locale chiede e ottiene dal Governo la dichiarazione dello stato di emergenza e di grande evento (ovvero, si riscontra una situazione in cui le capacità di risposta dell’ente locale non sono in grado di far fronte ai problemi che si sono presentati, e quindi bisogna ricorrere alle risorse proprie dell’ordinamento territoriale superiore), il commissario straordinario che gestisce i fondi per l’emergenza può agire in deroga alle normative comunitarie ed alla legge italiana in materia d’appalto, oltre ad avere la possibilità di emettere ordinanze straordinarie (sempre rispettando i principi generali dell’ordinamento giuridico).
Per cause di forza maggiore (l’urgenza dell’intervento) viene sospesa la procedura di aggiudicazione delle opere pubbliche mediante gara d’appalto, che ha tempistiche lunghe. Il commissario può affidare i lavori a ditte scelte a sua discrezione.
Queste facoltà si possono però esercitare solo nel caso delle cosiddette Emergenze di tipo C, le più gravi (il tipo A si riferisce alle emergenze locali, gestibili su scala comunale; quelle di tipo B alle emergenze che richiedono una risposta e risorse su scala provinciale o regionale; quelle di tipo C alle emergenze di rilievo nazionale, per estensione e/o gravità).
La dichiarazione dello stato d’emergenza comporta solitamente anche lo stanziamento di fondi speciali da parte del governo che, fra gli altri soggetti, vengono gestiti in gran parte dalla Protezione Civile.
A.I.B. Avvistamento Incendi Boschivi
Come detto, lo scopo dell'A.I.S.A è quello di operare in attività di volontariato, inteso come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, principalmente a favore di soggetti terzi. Si prefigge l’obiettivo di unire in associazione tutte le persone che hanno interesse allo sviluppo del senso civico e di perseguire finalità di solidarietà civile, culturale e sociale nel territorio della Regione Emilia Romagna.
Una di queste è il servizio A.I.B. Avvistamento incendi boschivi. A.I.S.A., tramite i suoi volontari adeguatamente formati, è pronta ad intervenire e coadiuvare le Autorità ed Enti Pubblici prestando la propria opera in caso di necessità. |
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